STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE SENZA FINI DI LUCRO “CONFAMMINISTRARE ITALIA”

Art. 1 – Costituzione.

1. E’ costituita l’Associazione CONFAMMINISTRARE ITALIA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI E GESTORI IMMOBILIARI – con sede legale in Bologna, Via Guglielmo Marconi n. 6/2.

Art. 2 – La natura dell’associazione ed i suoi scopi.

1. CONFAMMINISTRARE ITALIA è un’associazione d’utilità e promozione sociale, a carattere professionale di natura privatistica, fondata su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, senza scopo di lucro, apartitica e democratica, che persegue il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza, secondo
quanto stabilito dalla L. 14 gennaio 2013 n. 4.

2. In particolare l’Associazione:

a. riunisce, assiste, rappresenta e tutela coloro esercitano la professione di amministratore di beni immobili, anche in regime condominiale, ai sensi dell’art. 1 della L. 14 gennaio
2013 n. 4;
b. organizza corsi per la formazione iniziale e per l’aggiornamento periodico degli amministratori di condominio ai sensi del D.M. 13 agosto 2014 n. 140, anche mediante il
proprio riconoscimento da parte di enti e istituzioni nazionali e sovranazionali;
c. costituisce un punto di riferimento e di promozione culturale nel settore della consulenza in materia di amministrazione immobiliare;
d. organizza o partecipa, sia in presenza che in videoconferenza, a eventi, convegni, seminari, conferenze, dibattiti o fiere, anche in collaborazione con terzi;
e. costituisce un luogo di osservazione, discussione e approfondimento dell’applicazione e dell’evoluzione della normativa e delle migliori prassi in materia di amministrazione immobiliare, oltre che del loro impatto sul sistema economico nazionale ed europeo;
f. promuove e diffonde, anche attraverso pubblicazioni e/o contributi didattici forniti dai componenti del proprio Centro Studi, approfondimenti in materia di diritto condominiale e/o immobiliare, ovvero riguardanti l’attività dell’Associazione;ù
g. può collaborare all’elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all’ente di normazione i propri contributi nella fase dell’inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza;
h. può promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti e garantiti per tali organismi dalla normativa vigente.

i. promuove la conoscenza e il rispetto delle normative vigenti da parte dei propri associati o terzi interessati;
j. individua gli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’Associazione;
k. rilascia agli iscritti le attestazioni di cui agli articoli n. 7 e 8 della L. 14 gennaio 2013 n. 4;
l. adotta un codice di condotta che ciascun associato è obbligato a rispettare, stabilendo le sanzioni per la sua violazione e vigilando sulla condotta professionale degli associati;
m. promuove forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27 ter del Codice del Consumo, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti;
n. fornisce, anche mediante la stipula apposite convenzioni, consulenza e assistenza stragiudiziale ad associati e terzi a tutela dei loro diritti;
o. promuove i diritti fondamentali della persona, il progresso sociale, scientifico e culturale anche con riferimento all’innovazione tecnologica;
p. coadiuva l’attività professionale degli associati tramite la stipula di convenzioni per l’utilizzo di strumenti informatici o di altra natura;
q. sviluppa strumenti informatici, idonei a favorire la tempestiva informazione degli associati sulle novità normative, giurisprudenziali e procedimentali, nonché mezzi di interscambio, sviluppo e confronto sugli argomenti d’attualità professionale;
r. assiste gli associati nei rapporti con i fornitori di beni e servizi pubblici e privati, anche tramite la stipula di convenzioni a condizioni vantaggiose, rivolte a favorire il contenimento dei prezzi e la qualità dei servizi;
s. ricerca e favorisce le condizioni affinché siano resi effettivi i diritti degli amministratori di beni immobili, anche in regime condominiale, consentendo loro di rappresentare le proprie esigenze agli organi istituzionali competenti;
t. attiva il procedimento necessario affinché l ́Associazione divenga rappresentativa a livello ministeriale e venga convocata ai tavoli delle parti sociali nelle materie attinenti agli scopi associativi;
u. promuove e organizza attività culturali, di beneficenza e di solidarietà, anche attraverso la raccolta fondi.

3. L’Associazione può autorizzare i propri associati a utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, osservate le prescrizioni di cui all’art. 81 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, e può promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali

4. Per realizzare i propri scopi, l’Associazione potrà svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e fideiussorie necessarie o utili con riferimento all’oggetto sociale.

Art. 3 – Trattamento dei dati personali.

1. L’Associazione è titolare del trattamento dei dati personali dei propri iscritti che sono trattati in conformità al Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 nel rispetto e per il raggiungimento delle finalità associative.

TITOLO II

REQUISITI, DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Art. 4 – Requisiti degli Associati.

1. Possono diventare soci dell’Associazione:

a) tutte le persone fisiche maggiorenni che, condividendone gli scopi di cui all’articolo 2,

i. svolgono la professione di amministratore di condomini ai sensi di legge e che non sono iscritti in altre associazioni di amministratori condominiali o di beni immobili;

ii. intendono svolgere detta professione, previa frequenza del corso di formazione iniziale, e che siano in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 71 bis disp. att. c.c.;

b) le società di cui al titolo V del libro V del codice civile che assumono l’incarico di amministratore di condominio. In tal caso:

i. le suddette, i loro amministratori, soci e dipendenti non devono essere iscritti in altre associazioni di amministratori condominiali o di beni immobili;

ii. gli amministratori, soci e dipendenti delle stesse, devono essere in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 71 bis disp. att. c.c.

Art. 5 – Categorie di Associati.
1. L’Associazione comprende le seguenti categorie di Associati:

a) fondatori: sono coloro che risultano dall’atto costituivo dell’Associazione;
b) ordinari: sono quelli indicati nell’art. 4, lettera a),punto i, e lettera b), che abbiano corrisposto la quota associativa;
c) praticanti: sono quelli indicati all’art. 4, lettera a), punto ii, che abbiano corrisposto la quota associativa;
d) onorari: sono le persone fisiche e giuridiche alle quali l’Associazione riconosce particolari meriti per l’impegno culturale e/o scientifico nello sviluppo di tematiche inerenti l’attività professionale svolta dagli associati.

2. La domanda di ammissione ad associato ordinario o praticante deve contenere le generalità dell’istante, nonché l’impegno incondizionato di adempiere le prescrizioni statutarie.
3. Per acquisire la qualità di associato ordinario, l’associato praticante dovrà avanzare idonea domanda dopo il superamento dell’esame del corso di formazione iniziale.
4. Gli associati onorari sono nominati dall’Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, previo parere consultivo obbligatorio, ma non vincolante, della Commissione Scientifica del Centro Studi Nazionale dell’Associazione.
4. La nomina ad Associato Onorario resterà inefficace finché non formalmente accettata.

Art. 6 – Diritti degli Associati.

1. Tutti gli Associati hanno diritto di essere informati sulle attività e iniziative dell’Associazione,
nonché di intervenire alle assemblee e di proporre iniziative per una migliore erogazione dei
servizi.
2. Gli Associati fondatori e ordinari hanno diritto di elettorato attivo e passivo alle cariche
associative, fatte salve le incompatibilità previste per i componenti del Collegio dei Probiviri,
nonché le qualità professionali previste per i componenti del Centro Studi Nazionale.

Art. 7 – Perdita della qualità di Associato.
1. La qualità di Associato, a prescindere dalla tipologia dello stesso, si perde per:
a. morosità nel pagamento della quota associativa, trascorso un termine di tre mesi dalla
scadenza fissata per l’adempimento;
b. recesso;
c. esclusione;
d. decesso.
2. Nei casi di cui alle lettere a), b), e d), la perdita della qualità di Associato è deliberata dal
Consiglio Direttivo.
3. L’esclusione dell’Associato è determinata dalla perdita dei requisiti di cui all’art. 4 del presente
statuto, nonché dall’essersi reso responsabile di atti di indisciplina e/o di violazione di regole del
codice etico, e/o di comportamenti lesivi dell’immagine dell’Associazione. Il provvedimento di
esclusione è deliberato dal Collegio dei Probiviri ed è immediatamente esecutivo.

TITOLO III

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ASSOCIAZIONE. LIVELLO NAZIONALE

CAPO I

STRUTTURA TERRITORIALE CENTRALE E CARICHE. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 – Disposizioni organizzative generali.

1. La struttura territoriale dell’Associazione si articola su tre livelli operativi: nazionale,
regionale e provinciale.
2. Le singole sedi provinciali sono prive di autonomia giuridica ma sono dotate di autonomia
patrimoniale e recepiscono le direttive generali emanate dalla sede nazionale.

Art. 9 – Organi Nazionali.
La struttura territoriale nazionale opera attraverso i seguenti organi:
1. l’Assemblea Generale;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente Nazionale;
4. il Vice Presidente;
5. il Segretario;
6. il Tesoriere;

7. il Centro Studi;
8. la Commissione Scientifica del Centro Studi;
9. il Collegio dei Revisioni dei Conti;
10. il Collegio dei Probiviri.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DEI SINGOLI ORGANI NAZIONALI

SEZIONE I
L’ASSEMBLEA GENERALE

Art. 10 – L’Assemblea Generale Nazionale. Composizione e norme generali
L’Assemblea Generale Nazionale è l’organo deliberativo sovrano dell’Associazione e può
svolgersi in presenza, in videoconferenza, ovvero in modalità mista.
Tutti gli Associati in regola con i pagamenti hanno diritto di intervenire all’Assemblea, ma in essa
hanno diritto di voto:
a) gli Associati fondatori;
b) i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale;
c) i Direttori Generali delle macro aree (Nord, Centro e Sud Italia);
d) i Coordinatori regionali;
e) i Presidenti delle Delegazioni provinciali;
f) tre delegati eletti democraticamente da ciascuna Delegazione provinciale tra gli associati
ordinari in regola con i pagamenti;
L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente Nazionale e si riunisce in via ordinaria entro il
30 aprile di ogni anno, e in via straordinaria, in caso di necessità, ovvero ove ciò risulti
opportuno.
In caso di impedimento del Presidente, l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente. Le funzioni
di segretario sono svolte dal Segretario Nazionale e, in caso di suo impedimento, dal Tesoriere.
Delle riunioni dell’Assemblea è redatto verbale sottoscritto (anche digitalmente) dal Presidente e
dal Segretario, da trascriversi entro sette giorni in apposito registro (anche informatico) tenuto dal
Segretario.
Art. 11 – Convocazione e attribuzioni dell’Assemblea Generale Nazionale.
L’avviso di convocazione, sottoscritto dal Presidente Nazionale, deve essere comunicato almeno
quindici giorni prima (ridotti a otto giorni in caso di urgenza) della data fissata per l’adunanza in
prima convocazione, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, a ciascun avente diritto
al voto, con esclusione dei soli soggetti indicati alla lettera f) del precedente articolo.
Contestualmente all’invio dell’avviso di convocazione, il Segretario Nazionale ne cura la
pubblicazione nel sito internet di Confamministrare Italia.
L’avviso di convocazione deve contenere:
a) la data, l’ora e il luogo in cui si terrà l’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione,
quest’ultima da tenersi in un giorno successivo e in ogni caso entro dieci giorni dalla prima.
Qualora il consesso si tenga in video conferenza, ovvero in modalità mista, l’avviso di

convocazione dovrà indicare anche tutte le informazioni necessarie per consentire la
partecipazione a distanza di ciascun avente diritto;
b) l’ordine del giorno;
c) lo spazio per l’eventuale delega.
L’assemblea in prima convocazione è validamente costituita con l’intervento della maggioranza
degli aventi diritto al voto.
In materia di ordinaria amministrazione, l’Assemblea Generale delibera con il voto favorevole
della maggioranza degli intervenuti.
In materia di straordinaria amministrazione, l’Assemblea Generale delibera con il voto favorevole
dei tre quarti degli intervenuti.
Se l’assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di quorum, in seconda
convocazione è validamente costituita con l’intervento di un terzo degli aventi diritto al voto.
Per gli atti di ordinaria amministrazione la delibera è assunta con il voto favorevole della
maggioranza degli intervenuti.
Per gli atti di straordinaria amministrazione la deliberà è assunta con il voto favorevole dei due
terzi degli intervenuti.
L’Assemblea Generale Nazionale:
i. approva:
– il rendiconto consuntivo annuale di gestione, predisposto dal Tesoriere Nazionale e
verificato dal Consiglio Direttivo Nazionale;
– il preventivo annuale di gestione, proposto dal Tesoriere Nazionale, previo parere
vincolante del Consiglio Direttivo Nazionale;
ii. elegge:
– il Presidente Nazionale e gli altri componenti del Consiglio Direttivo Nazionale;
– il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
– il Collegio dei Probiviri;
iii. approva e modifica:
– lo Statuto Nazionale;
– il Codice di condotta;
iv. delibera in merito agli atti di straordinaria amministrazione.
In caso di urgente necessità, l’Assemblea Generale Nazionale è convocata dal Presidente di
propria iniziativa o a richiesta scritta avanzata alternativamente:
– dalla maggioranza del Consiglio Direttivo Nazionale;
– dalla maggioranza del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
– almeno da un terzo dei Presidenti delle singole Delegazioni Provinciali;
– almeno da un ottavo degli Associati in regola con il pagamento della quota associativa.

SEZIONE II

IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE. LE SINGOLE CARICHE
Art. 12 – Funzioni e composizione del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è l’organo direttivo e di orientamento dell’Associazione, in
ottemperanza alle deliberazioni dall’Assemblea Generale Nazionale.

Si compone di 11 membri – in essi compresi i soci fondatori Alberto Zanni, Giovanna Borgia,
Valerio Racca, Alberto Scaletti e Giuseppe Buccheri – e in seno allo stesso sono previste le seguenti
cariche:
– il Presidente Nazionale;
– il Vice Presidente Nazionale;
– il Segretario Nazionale;
– il Tesoriere Nazionale;
– Sette Consiglieri.
Tutti i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale restano in carica cinque anni, sono rieleggibili
e non possono essere membri del Collegio dei Probiviri.
I compiti del Consiglio Direttivo sono:
a. deliberare:
– l’importo della quota associativa annuale entro il 31 dicembre di ciascun anno; qualora
detto importo non sia stabilito entro tale data, deve ritenersi confermata la misura della
quota associativa dell’anno precedente;
– regolamenti per l’organizzazione interna dell’Associazione;
– di agire o resistere in giudizio e di accettare proposte transattive;
– l’acquisizione licenze d’uso di marchi e/o brevetti e creare strutture operative (ad es.
incaricati sportello del cittadino, incaricati sviluppo, ecc.) a supporto delle attività e
dell’immagine dell’Associazione;
– la stipulazione di contratti, il rilascio di patrocini e il rilascio di attestati di qualità e di
qualificazione professionale;
– l’apertura di sedi territoriali regionali, uffici, rappresentanze;
– l’accoglimento o il rigetto delle domande degli aspiranti soci;
– l’esclusione dell’associato, fatto salvo quanto indicato dall’art. 7 del presente Statuto;
– la nomina e la revoca dei componenti del Centro Studi Nazionale, della Commissione
Scientifica e del Coordinatore della didattica e della formazione del Centro Studi Nazionale;
– la costituzione di commissioni tecnico/consultive, permanenti o temporanee, cui affidare
compiti attinenti allo scopo sociale, esclusivamente per materie non di competenza del
Collegio dei Probiviri, né del Centro Studi Nazionale;
b. curare la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco degli associati;
c. eseguire le deliberazioni dell’Assemblea Generale Nazionale;
d. supervisionare entro il 15 marzo di ogni anno e poi trasmettere al Collegio Nazionale dei
Revisori dei Conti, il rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente e la relazione
concernente l’attività svolta dall’Associazione;
e. supervisionare, entro il 15 marzo di ciascun anno e poi trasmettere al Collegio Nazionale dei
Revisori dei Conti, il bilancio preventivo e il programma di attività per l’anno in corso;
f. proporre all’Assemblea Generale Nazionale le modifiche al presente Statuto, previo parere
del Centro Studi Nazionale;
g. proporre al Centro Studi Nazionale la scelta del suo Presidente;
h. redigere il codice di condotta dell’Associazione e proporre le sue eventuali modifiche, da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale Nazionale.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con preavviso scritto di almeno sette giorni e si
riunisce in via ordinaria, anche tramite videoconferenza, almeno ogni sei mesi.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà degli aventi
diritto e le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di
parità prevale il voto del Presidente.
Le riunioni straordinarie del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente almeno sette giorni
prima, su iniziativa dello stesso, o su richiesta di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le
delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità
prevale il voto del Presidente.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale sottoscritto (anche digitalmente) dal
Presidente e dal Segretario, da trascriversi entro sette giorni in apposito registro (anche
informatico) tenuto dal Segretario.

Articolo 13 – Il Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale è eletto dall’Assemblea Generale Nazionale e funge anche da Presidente del
Consiglio Direttivo. I suoi compiti sono:
a. rappresentare l’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, nominandone i difensori;
b. esercitare i poteri di ordinaria amministrazione;
c. convocare e presiedere l’Assemblea Generale Nazionale, nonché il Consiglio Direttivo, e
dare esecuzione alle delibere degli organi sociali;
d. coordinare l’attività del Consiglio Direttivo;
e. delegare il Vice Presidente o, in caso di suo impedimento, il Segretario, ovvero altro
componente del Consiglio Direttivo, a sostituirlo per singoli atti;
f. rappresentare il Consiglio Direttivo Nazionale in seno all’Associazione;
g. vigilare sull’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea Generale Nazionale e del
Consiglio Direttivo Nazionale;
h. sottoscrivere, di concerto con il Responsabile Scientifico, gli attestati professionali rilasciati
dall’Associazione;
i. approvare preventivamente, di concerto con il Segretario Nazionale, i pagamenti richiesti
dal Tesoriere Nazionale.

Art. 14 – Il Vicepresidente Nazionale.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente Nazionale e lo sostituisce nel compimento di singoli atti in
caso di sua assenza, impedimento o vacanza della carica.

Art. 15 – Il Segretario Nazionale.

Il Segretario Nazionale:
a. coadiuva il Vice Presidente e sostituirlo nel compimento di singoli atti in caso di sua
assenza, impedimento o vacanza della carica;
b. cura l’aggiornamento dell’elenco degli associati e delle loro cariche all’interno
dell’Associazione;
c. conserva, anche in formato elettronico, i documenti dell’Associazione;
d. redige i verbali delle sedute dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;
e. cura i collegamenti con le segreterie delle sedi territoriali;

f. svolge le eventuali ulteriori attività delegategli dal Presidente.
Art. 16 – Il Tesoriere Nazionale.

Il Tesoriere Nazionale:
a. cura la tenuta delle scritture e la conservazione dei relativi documenti;
b. predispone annualmente e sottoscrivere il progetto di bilancio consuntivo e preventivo,
nonché la relazione annuale sulla gestione contabile, da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno;
c. riscuote le quote sociali e segnalare al Consiglio Direttivo gli associati non in regola con i
pagamenti;
d. effettua i pagamenti autorizzati congiuntamente dal Presidente e dal Segretario Nazionale.

Art. 17 – I Consiglieri.

Completano la composizione del Consiglio Direttivo Nazionale, potendo ricevere incarichi per il
compimento di attività determinate.

SEZIONE III

IL CENTRO STUDI NAZIONALE E LA COMMISSIONE SCIENTIFICA. LE SINGOLE CARICHE

Art. 18 – Il Centro Studi Nazionale.

Il Centro Studi Nazionale è l ́organo scientifico, didattico, formativo e di consulenza
dell’Associazione.
I componenti del Centro Studi Nazionale, a pena di nullità di nomina, devono possedere i requisiti
prescritti per i formatori dal D.M. 13 agosto 2014 n. 140 di legge e possono essere scelti tra
professionisti esterni o iscritti all’Associazione. Per questi ultimi la nomina a componente del
Centro Studi è compatibile con qualsiasi carica associativa.
L’attività didattica, formativa e di consulenza del Centro Studi Nazionale si suddivide nelle
seguenti aree:
i. contabile e fiscale;
ii. giuridica;
iii. tecnica e impiantistica;
A ciascuna area è preposto un coordinatore, nominato a maggioranza dai suoi componenti, il
quale resta in carica cinque anni ed è rieleggibile.
Il Centro Studi Nazionale:
i. organizza e svolge le attività di consulenza e di didattica professionale – di formazione
iniziale, aggiornamento e approfondimento – svolte dall’Associazione, sia in ambito
nazionale che territoriale, a favore di professionisti iscritti e/o non iscritti
all’Associazione;
ii. studia e approfondisce le tematiche scientifiche, operative e didattiche afferenti le materie
professionali di pertinenza dell’Associazione;

iii. predispone pareri, propone approfondimenti, progetti e suggerimenti anche in merito al
contenuto della vigente normativa, al fine di elevare la professionalità degli amministratori
iscritti, ovvero di fornire loro una maggiore tutela e di migliorare la loro professionalità;
iv. rende il proprio parere in merito all’interpretazione e all’applicazione dello Statuto;
v. sceglie, previo parere vincolante del Consiglio Direttivo Nazionale, professionisti esterni
per lo svolgimento di attività didattica in ambito nazionale.
Art. 19 – Il Presidente del Centro Studi Nazionale
Il Centro Studi Nazionale elegge a maggioranza il presidente tra i suoi componenti, previa
proposta non vincolante del Consiglio Direttivo.
Il Presidente convoca il Centro Studi e lo presiede nel caso in cui sorgano necessità che ne
richiedano l’intervento in modalità collegiale.
Il Presidente del Centro Studi dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Egli è altresì
coordinatore dell’area professionale in cui opera.
Art. 20 – Il Coordinatore della didattica e della formazione del Centro Studi Nazionale.
Il Coordinatore della didattica e della formazione del Centro Studi Nazionale è nominato dal
Consiglio Direttivo tra i professionisti che compongono il Centro Studi Nazionale, escluso il
Presidente. Egli dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
Il Coordinatore sovrintende alla didattica dei corsi dell’Associazione, anche relazionandosi con i
coordinatori delle aree didattiche.
Art. 21 – Commissione Scientifica del Centro Studi Nazionale
La Commissione Scientifica del Centro Studi è composta da un minimo di tre a un massimo di
cinque membri, tra i quali il Presidente del Centro Studi Nazionale e il Coordinatore della
didattica e della formazione del Centro Studi Nazionale.
Gli altri componenti sono scelti dal Centro Studi Nazionale tra i suoi componenti.
La Commissione è presieduta dal Presidente del Centro Studi e, in caso di sua assenza,
impedimento o vacanza della carica, dal Coordinatore della formazione e della didattica del Centro
Studi Nazionale.
La Commissione Scientifica del Centro Studi ha funzioni consultive e informative
dell’Associazione in ambito professionale.

SEZIONE IV

IL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 22 – Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.
Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo contabile, amministrativo e
fiscale degli atti del Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Collegio è composto da cinque membri eletti a maggioranza semplice dall’Assemblea Generale
Nazionale tra gli associati non componenti il Consiglio Direttivo Nazionale e dotati della
necessaria competenza tecnica, autonomia e indipendenza.

I suoi componenti durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Collegio a maggioranza
degli intervenuti, nomina il Presidente e il Segretario, che durano in carica cinque anni e sono
rieleggibili.
Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti:
a. verifica ogni sei mesi la regolare tenuta delle scritture contabili, ovvero dei documenti
contabili e bancari, nonché la giacenza di cassa dell’Associazione;
b. esamina e verifica il consuntivo annuale di gestione predisposto dal Tesoriere Nazionale
ed esaminato dal Consiglio Direttivo Nazionale e relaziona, con parere consultivo non
vincolante, sulla sua approvazione (in caso di relazione negativa, ovvero, di forti
perplessità il Collegio avrà un contradditorio con il Consiglio Direttivo per i necessari
chiarimenti);
c. relaziona in occasione della verifica annuale del consuntivo, sulla situazione patrimoniale
(creditoria e/o debitoria) dell’Associazione, da allegare alla relazione di cui alla lettera “d”
del presente articolo;
d. esamina e relaziona sulle modalità operative di gestione del Consiglio Direttivo
Nazionale;
e. esamina il preventivo di gestione, proposto per l’anno in corso appena iniziato;
f. supervisiona l’attività dei Collegi Provinciali dei Revisori dei Conti.
Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è convocato ogni sei mesi dal proprio Presidente,
senza alcuna formalità. E’ validamente costituito con l’intervento della maggioranza dei
propri componenti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Delle riunioni del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è redatto verbale sottoscritto
(anche digitalmente) dal Presidente e dal Segretario, da trascriversi entro sette giorni in
apposito registro (anche informatico) tenuto dal Segretario.
Art. 23 – Cause di ineleggibilità e di decadenza.
Non possono essere eletti alla carica di membro del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti
e, se eletti, decadono dall’ufficio:
a. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 2382 c.c.
b. i membri del Consiglio Direttivo Nazionale e loro coniugi, parenti e affini entro il
quarto grado, nonché coloro che sono legati agli stessi da un rapporto di lavoro o da
un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da
altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza.

SEZIONE V
Il Collegio dei Probiviri
ART. 24 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI: DISPOSIZIONI GENERALI
1. Il Collegio dei Probiviri:
i. giudica sulle violazioni dello Statuto e del Codice di condotta commesse dagli
associati, inclusi quelli che ricoprono cariche a qualsiasi livello.
ii. agisce quale Sportello di riferimento per il cittadino consumatoreai sensi dell’art.
27-ter del codice del consumo, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206

2. E’ composto da tre o cinque membri nominati dall’Assemblea Generale Nazionale, che
restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
3. Le decisioni del Collegio sono impugnabili innanzi alla competente Autorità Giudiziaria
entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione.
4. I Probiviri sono designati soltanto tra i professionisti in possesso dei requisiti richiesti per i
componenti del Centro Studi Nazionale e, preferibilmente, tra i componenti di questo.
5. Per ciascun procedimento, i componenti del Collegio, a maggioranza, provvederanno a
eleggere un Presidente, che rimarrà in carica fino all’esito del procedimento, fatta salva
l’ipotesi di provvedere alla sua sostituzione in caso di assoluta necessità.
Art. 25 – Cause di ineleggibilità e di decadenza.
Non possono far parte del Collegio Nazionale dei Probiviri gli associati, coloro che ricoprono
cariche all’interno dell’Associazione (a eccezione del Centro Studi) e loro coniugi, parenti e affini
entro il quarto grado, nonché coloro che sono legati agli stessi da un rapporto di lavoro o da un
rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di
natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza.
Art. 26 – Sanzioni Disciplinari e Accessorie
Le sanzioni disciplinari sono comminate dal Codice di condotta e graduate in relazione alle
violazioni poste in essere.

CAPO III

LO SPORTELLO NAZIONALE PER L’UTENTE CONSUMATORE. DICHIARAZIONI UFFICIALI

DELL’ASSOCIAZIONE ED EVENTUALI ORGANI DI COMUNICAZIONI

SEZIONE I

SPORTELLO DI RIFERIMENTO PER L’UTENTE CONSUMATORE
Art. 27 – Sportello nazionale di riferimento per il cittadino consumatore.
1. L’Associazione promuove forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno
sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle
prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli
professionisti, ai sensi dell’art. 27-ter del codice del consumo, di cui al D. Lgs. 6 settembre
2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e
agli standard qualitativi da essa richiesti agli iscritti.
2. Lo Sportello opera a livello nazionale.

SEZIONE II

DICHIARAZIONI UFFICIALI DELL’ASSOCIAZIONE ED EVENTUALI ORGANI DI COMUNICAZIONI

Art. 28 – Organi di stampa e informazione dell’Associazione
L’Associazione garantisce la trasparenza delle attività e degli assetti associativi pubblicando nel
proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri
di trasparenza, correttezza, veridicità tra cui: l’atto costitutivo e lo statuto; la precisa
identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce; la composizione degli
organismi deliberativi e i titolari delle cariche sociali; la struttura organizzativa dell’associazione; i
requisiti per la partecipazione all’associazione (con particolare riferimento ai titoli di studio relativi
alle attività professionali oggetto dell’associazione, all’obbligo degli appartenenti di procedere
all’aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare
l’effettivo assolvimento di tale obbligo e all’indicazione della quota da versare per il conseguimento
degli scopi statutari); il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle
violazioni poste in essere e l’organo preposto all’adozione dei provvedimenti disciplinari dotato
della necessaria autonomia; l’elenco degli iscritti, aggiornato annualmente; le sedi dell’associazione
sul territorio nazionale; la presenza di una struttura tecnico-scientifica adeguata all’effettivo
raggiungimento delle finalità dell’associazione e dedicata alla formazione permanente degli
associati, in forma diretta o indiretta; l’eventuale possesso di un sistema certificato di qualità
dell’associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza; le garanzie
attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di
riferimento per il cittadino consumatore

TITOLO IV

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ASSOCIAZIONE. LIVELLO TERRITORIALE REGIONALE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 29 – Coordinatore Regionale
1. Quando in una regione si formano almeno tre sedi provinciali, si nomina un Coordinatore
Regionale che sovrintende alla loro attività.
2. Il Coordinatore è scelto tra i Presidenti delle Sedi Provinciali ed è nominato, a
maggioranza degli aventi diritto al voto, dall’Assemblea Generale Regionale,
nell’occasione presieduta da un componente designato dalla maggioranza dei presenti.
Egli dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
3. Entro il termine perentorio di sette giorni il Coordinatore Regionale comunica la sua
nomina al Segretario nazionale trasmettendo in copia il verbale attestante la stessa.
4. La nomina a Coordinatore Regionale importa la decadenza dalla carica di Presidente di
Sede Provinciale.
5. Entro trenta giorni dalla nomina il Presidente uscente deve convocare l’Assemblea
Generale Provinciale per l’elezione del suo successore.

Art. 30 – L’Assemblea Generale Regionale
L’Assemblea Generale Regionale, composta dai Presidenti delle Sedi Provinciali di appartenenza,
è presieduta dal Coordinatore Regionale ed esamina questioni inerenti le Sedi Provinciali che la
compongono.
L’avviso di convocazione, sottoscritto dal Coordinatore Regionale, deve essere comunicato
almeno quindici giorni prima (ridotti a otto giorni in caso di urgenza) della data fissata per
l’adunanza in prima convocazione, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, a
ciascun avente diritto al voto.
Delle riunioni dell’Assemblea è redatto verbale sottoscritto (anche digitalmente) dal Presidente e
dal Segretario di assemblea nominato dal Presidente, da trascriversi entro sette giorni in apposito
registro (anche informatico) tenuto dal Presidente.

TITOLO V

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ASSOCIAZIONE. LIVELLO TERRITORIALE PROVINCIALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI. ORGANI DELLE SINGOLE SEDI PROVINCIALI

Art. 31 – Costituzione della sede provinciale
➢ Quando in un Capoluogo di Provincia si raggiunge il numero di cinque Amministratori di
condominio professionisti, si costituisce una sede Provinciale.
➢ Entro il termine perentorio di sette giorni dalla sua nomina, il Presidente della sede
provinciale trasmette al Segretario nazionale copia del relativo verbale.
Art. 32 – Organi di ciascuna sede Provinciale
Ogni sede provinciale opera attraverso i seguenti organi:
✓ L’Assemblea Generale provinciale;
✓ Il Consiglio Direttivo Provinciale.

Art. 33 – Regolamento Provinciale.
Ciascuna sede Provinciale può predisporre un proprio Regolamento, con efficacia solo interna,
che non potrà contenere norme in contrasto con il presente Statuto. Copia del Regolamento dovrà
essere inviata al Presidente Nazionale.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DEI SINGOLI ORGANI PROVINCIALI

SEZIONE I
L’ASSEMBLEA GENERALE

Art. 34 – L’Assemblea Generale Provinciale. Composizione e Norme generali
L’Assemblea Generale Provinciale è l’organo deliberativo sovrano di ciascuna sede provinciale
dell’Associazione Può svolgersi in presenza, in videoconferenza, ovvero,in modalità mista.
Hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con i pagamenti.
L’Assemblea Generale Provinciale è presieduta dal Presidente della sede Provinciale e si riunisce
una volta l’anno, in via ordinaria, entro il 30 aprile, e in via straordinaria ove ciò risulti
opportuno.
Per le sedi che hanno fino a dieci iscritti, in caso di impedimento del Presidente, l’Assemblea è
presieduta dal Tesoriere. Le funzioni di Segretario sono svolte da un associato designato dal
Presidente.
Delle riunioni dell’Assemblea è redatto verbale sottoscritto (anche digitalmente) dal Presidente e
dal Segretario, da trascriversi entro sette giorni in apposito registro (anche informatico) tenuto dal
Presidente.
Per le sedi che hanno più di dieci iscritti, in caso di impedimento del Presidente, l’Assemblea è
presieduta dal Vice Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Provinciale e,
in caso di suo impedimento, dal Tesoriere.
Delle riunioni dell’Assemblea è redatto verbale sottoscritto (anche digitalmente) dal Presidente e
dal Segretario, da trascriversi entro sette giorni in apposito registro (anche informatico) tenuto dal
Segretario.
Art. 35 – Convocazione e attribuzioni dell’Assemblea Generale Provinciale.
L’avviso di convocazione, sottoscritto, a pena di nullità, dal Presidente Provinciale, deve essere
comunicato almeno quindici giorni prima (ridotti a otto giorni in caso di urgenza) dalla data
fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo raccomandata o posta elettronica
certificata a ciascun avente diritto di voto.
Contestualmente all’invio dell’avviso di convocazione, il Segretario Nazionale ne cura la
pubblicazione nel sito internet dell’Associazione
L’avviso di convocazione deve contenere:
i. La data, l’ora e il luogo in cui si terrà L’Assemblea, sia in prima che in seconda
convocazione. Qualora il consesso si terrà in video conferenza, ovvero, in modalità mista,
l’avviso di convocazione dovrà indicare anche tutte le informazioni necessarie per
consentire a ciascun avente diritto di poter collegarsi;
j. L’ordine del giorno,
k. Lo spazio per la delega
L’assemblea in prima convocazione è validamente costituita con l’intervento della maggioranza
degli aventi diritto al voto, e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli
intervenuti.
Se in prima convocazione non può deliberare per mancanza di quorum, l’assemblea in seconda
convocazione, da tenersi in un giorno successivo e in ogni caso entro dieci giorni dalla prima, è
validamente costituita con l’intervento di un terzo degli aventi diritto al voto.

L’Assemblea Provinciale è competente a deliberare solo in materia di ordinaria amministrazione,
L’Assemblea:
➢ Elegge:
il Presidente Provinciale e gli altri componenti del Consiglio Direttivo Provinciale;
➢ Approva
il Rendiconto consuntivo di gestione annuale, predisposto dal Tesoriere Provinciale
il Preventivo di gestione annuale, proposto dal Tesoriere Provinciale.
In caso di urgente necessità, L’Assemblea Generale Provinciale è convocata dal Presidente:
a) di propria iniziativa,
b) a richiesta del Coordinatore regionale;
c) su istanza scritta avanzata alternativamente:
– dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo (per le sole sedi con più di 10
iscritti);
– almeno da un terzo degli Associati in regola con il pagamento della quota associativa,

SEZIONE II

IL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE. LE SINGOLE CARICHE

Art. 36 – Il Consiglio Direttivo Provinciale e relativi componenti.
1. Il Consiglio Direttivo Provinciale è l’organo direttivo e di orientamento dell’associazione,
in ottemperanza alle direttive generali deliberate dall’Assemblea Generale. I suoi
componenti restano in carica cinque anni e sono rieleggibili
2. Per le sedi provinciali con numero di iscritto non superiore a dieci, il Consiglio Direttivo è
composto da
a. Il Presidente della Sede Provinciale;
b. Il Tesoriere Provinciale

3. Per le sedi provinciale con più di dieci scritti, il Consiglio Direttivo è composto da:

a. Il Presidente della Sede Provinciale;
b. Il Vice Presidente Provinciale
c. Il Segretario Provinciale
d. Il Tesoriere Provinciale
4. I compiti del Consiglio Direttivo sono:
✓ Eseguire le deliberazioni dell’Assemblea Generale Provinciale
✓ Interagire con il Coordinatore Regionale
✓ Curare la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco degli associati;
✓ Deliberare su questioni riguardanti le attività della sede
5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce in via ordinaria, anche tramite
videoconferenza, almeno ogni sei mesi, con un preavviso di almeno sette giorni, attraverso
comunicazione scritta.
6. Le riunioni straordinarie del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente almeno 7
giorni prima, su iniziativa dello stesso, o su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti.

7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza di almeno la
metà degli aventi diritto e le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di
parità prevale il voto del Presidente.
8. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale sottoscritto (anche digitalmente) dal
Presidente e dal Segretario, da trascriversi entro sette giorni in apposito registro (anche
informatico) tenuto dal Segretario..

Articolo 37 – Il Presidente della Sede Provinciale
Il Presidente Provinciale è eletto dall’Assemblea Generale Provinciale e funge anche da Presidente
del Consiglio Direttivo. I suoi compiti sono:
1. esercitare i poteri di ordinaria amministrazione;
2. convocare e presiedere L’Assemblea Generale Provinciale, nonché il Consiglio Direttivo, e
dare esecuzione alle delibere degli organi sociali;
3. coordinare l’attività del Consiglio Direttivo;
6. delegare il Vicepresidente o, in caso di suo impedimento, il Segretario o il Tesoriere a
sostituirlo nel compimento di singoli atti;
7. rappresentare il Consiglio Direttivo Provinciale in seno all’Associazione;
8. accertarsi che vengano eseguite le deliberazioni dell’Assemblea Generale Provinciale.
Articolo 38 – Il Vicepresidente Provinciale.
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente Provinciale e lo sostituisce nel compimento dei singoli atti
in caso di sua assenza, impedimento o vacanza della carica.
Art. 39 – Il Segretario Provinciale.
Il Segretario Provinciale:
1 coadiuva il Vice Presidente e sostituirlo, in caso di sua assenza, impedimento o vacanza
della carica;
2 cura la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco degli associati e delle loro cariche
all’interno della Sede e conservare, anche in formato elettronico, i documenti
dell’Associazione;
3 redige i verbali delle sedute dell’Assemblea Generale Provinciale e del Consiglio
DirettivoProvinciale
4 tiene l’archivio della Sede e redigere i verbali delle sedute dell’Assemblea Generale
Provinciale e del Consiglio Direttivo Provinciale;
5 svolge le eventuali ulteriori attività delegategli dal Presidente.
Art. 40 – Il Tesoriere Provinciale:
Il Tesoriere Provinciale:
1 cura la tenuta delle scritture della Sede Provinciale e la conservazione dei relativi
documenti;

2 predispone annualmente e sottoscrivere il progetto di bilancio consuntivo e preventivo,
nonché la relazione annuale sulla gestione contabile, da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea Generale Provinciale entro il 30 aprile di ogni anno;
3 riscuote le quote sociali e segnalare al Consiglio Direttivo gli associati non in regola con i
pagamenti;
4 effettua i pagamenti autorizzati congiuntamente dal Presidente e dal Segretario Provinciale.

IL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 41 – Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti.
Se la Sede Provinciale ha più di dieci iscritti, l’Assemblea Provinciale può nominare Il Collegio
Provinciale dei Revisori dei Conti, composto di tre membri che durano in carica cinque anni e
sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti:
1. Verifica il consuntivo annuale di gestione predisposto dal Tesoriere Provinciale e
supervisionato dal Consiglio Provinciale, formulando un parere non vincolante;
2. Esamina e relaziona sulle modalità di gestione operativa del Consiglio Direttivo
Provinciale;
3. Esamina il preventivo annuale di gestione, predisposto dal Tesoriere Provinciale e
supervisionato dal Consiglio Provinciale, formulando un parere non vincolante
4. Trasmette al Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti copia del Consuntivo annuale
approvato, nonché copia della relazione contabile.
Art. 42 – Cause di ineleggibilità e di decadenza.
Non possono essere eletti alla carica di membro del Collegio Provinciale dei Revisori dei
Conti e, se eletti, decadono dall’ufficio i membri del Consiglio Direttivo Nazionale e
Provinciale e loro coniugi, parenti e affini entro il quarto grado, nonché coloro che sono legati
agli stessi da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione
d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano
l’indipendenza.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

IL PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE E LE ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE. L’ESERCIZIO

CONTABILE. IL, BILANCIO
Art. 43 – Il Patrimonio e le entrate dell’Associazione.

Il patrimonio sociale è costituito da: :
a) quote associative e contributi di sostenitori, privati e imprese, dello Stato, di enti, di
organismi internazionali, di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate
attività o progetti;
b) beni immobili e mobili;
c) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
d) donazioni, lasciti o successioni;
e) marchi, domini, brevetti, diritti d’autore e altre opere dell’ingegno di cui sia titolare
l’Associazione e diritti acquisiti direttamente, o scaturiti dall’opera di ingegno svolta nel corso delle
attività statutarie, nonché i proventi da essi derivanti;
f)autofinanziamento mediante attività istituzionale;
g) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
i) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’Associazione.
Art. 44 – Modalità di utilizzo del Patrimonio Sociale.
Il patrimonio sociale deve essere utilizzato nel modo più opportuno per il conseguimento delle
finalità dell’Associazione. I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi
fra gli associati, neppure in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito
a favore di attività istituzionali statutariamente previste. Le quote sociali o i contributi associativi
sono intrasferibili. In caso di recesso o esclusione, la quota sociale rimane di proprietà
dell’Associazione.

Art. 45 – L’esercizio Contabile e il Bilancio dell’Associazione.
L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni
anno il Consiglio Direttivo Nazionale presenta all’Assemblea Generale Nazionale il rendiconto
economico finanziario dell’esercizio trascorso per la sua approvazione.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per il perseguimento
degli scopi associativi, secondo quanto previsto dal presente Statuto. È fatto divieto di distribuire,
anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’Associazione, salvo che destinazione o distribuzione non siano previste dalla legge.

. CAPO II

LO SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI. NORME FINALI E DI RINVIO

Art. 46 – Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni
Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea riunita in forma straordinaria. In
caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad altra
Associazione con finalità analoghe o similari, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 47 – Norme finali e di rinvio
Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto
non espressamente previsto si fa riferimento ai regolamenti e al codice di condotta della stessa
Associazione, nonché alle vigenti disposizioni legislative in materia. Per ogni eventuale
controversia che dovesse insorgere nei confronti dell’Associazione, il foro esclusivamente
competente è quello del luogo in cui questa ha la sede legale.