Amministratori di Condominio : Iscrizione ai commercianti per le società?

L’Amministratore di Condominio al fine di compiere in modo corretto e pieno il suo incarico, deve essere in possesso di quei requisiti previsti dalla legge e dovrà essere munito di una minima organizzazione sottostante, al fine di far fronte adeguatamente a tutti gli obblighi e le attribuzioni richiestegli.

Da ciò scaturisce il favore del legislatore nel riconoscere alle forme societarie di amministrazione di ricoprire l’incarico di amministratore di condominio.

L’Amministratore di Condominio è una professione considerata tra le più emergenti e contemporaneamente tra le più complesse e impegnative; per riuscire ad amministrare correttamente un condominio, l’Amministratore deve avere un’ampia conoscenza di una moltitudine di discipline, dalla legge, all’impiantistica, alla materia contabile e fiscale fino ad arrivare alla gestione del personale dipendente del condominio.

L’art. 71 – bis Disp. Att. C.c. dopo aver descritto i requisiti per la nomina dell’Amministratore integra stabilendo che possono svolgere l’incarico anche le società di cui al Titolo V del Libro V del Codice Civile, quindi la quasi totalità delle forme societarie previste dall’ordinamento: le società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice), e le società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni).

L’art. 2241 c.c. definisce la società come quel contratto tra due o più persone con cui si conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

La società, in qualsiasi sua forma, per poter essere nominata Amministratore di Condominio, come previsto dall’art. 71 – bis. Disp. Att. C.c., dovrà prevedere che i requisiti necessari dovranno essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi.

L’attività economica svolta dalla società di gestione condominiale è l’oggetto sociale della stessa.

L’oggetto sociale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2328 c.c. deve ricondursi ad un’attività e non una o più tipologie di atti.

L’oggetto sociale delle società di amministrazione condominiale dovrà essere la stessa attività di gestione del condominio così come rappresentata dall’elencazione delle attribuzioni previste per la figura dell’amministratore.

La società di amministrazione condominiale, considerato che il suo oggetto sociale è l’attività di gestione del condominio come previsto dalle attribuzioni di legge, non può essere ricondotta tra le attività commerciali o d’impresa, anche se esercitata in maniera organizzata.

Si può altresì affermare che detta tipologia di società non può essere considerata occasionale, poiché l’oggetto sociale non può prevedere che l’attività possa essere svolta saltuariamente, bensì in modo sistematico al fine di attuare le attribuzioni previste dalla legge.

Si può affermare che l’amministratore di condominio esercita un’attività lavorativa che è riconosciuta necessaria dal codice civile quando si è in presenza di un condominio con più di otto condomini e per svolgere detto incarico è richiesto al soggetto incaricato l’intelligenza, cultura e la capacità organizzativa.

Nel nostro codice civile si identificano oltre alle attività protette, regolamentate dagli albi di categoria, anche altre attività intellettuali che non sono vincolate all’iscrizione di uno specifico albo.

L’attività di Amministratore di Condominio rientra tra queste attività, visto che non è un’attività d’impresa né una occasionale e viene svolta prevalentemente da lavoro intellettuale dei soggetti che la esercitano; quindi si classifica come una professione intellettuale non protetta da albi o ordini di riferimento.

A sostegno di quanto affermato si richiama a quanto disposto dalla legge 14 gennaio 2013 n. 4 dove il legislatore ha indicato le attività economiche, organizzate, tese alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercente abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o con il concorso di questo, escludendo le attività riservate per legge a coloro che sono iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 c.c. .

Recentemente la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 21900 del 07 Settembre 2018, ha stabilito che alle società esercenti l’attività di Amministratore Condominiale va applicata la norma di cui al comma 203, art. 1 della legge n. 662/1996, “l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.

Alla luce di quanto sopra riportato sorge il dubbio se far rientrare l’attività di Amministratore di Condominio in forma societaria tra le Professioni Intellettuali, con il conseguente versamento contributivo alla cassa Gestione Separata, o come da recente sentenza della Cassazione, alla Cassa dei Commercianti. Se cosi fosse, per similitudine di attività, è legittimo affermare che il comma 203, art. 1 della legge n. 662/1996 potrà essere applicato ugualmente a tutte quelle società tra professionisti, come ad esempio le società di avvocati, che nell’esercizio della loro attività intellettuale e professionale, posseggono tutti i requisiti dei punti a, b, c, d del comma 203, art. 1 della legge n. 662/1996.

È auspicabile che la Dottrina e la Giurisprudenza anche di Legittimità chiariscano la corretta applicazione del combinato disposto della legge 14 gennaio 2013 n. 4 e il comma 203, art. 1 della legge n. 662/1996.

Dott. Massimo Agricola

Vice Presidente Confamministrare Italia