Codice Deontologico

Codice deontologico e di condotta - Art. 3 Statuto Confamministrare Italia

Gli amministratori e gestori di condominio iscritti a CONFAMMINISTRARE Italia dovranno applicare i vari principi enunciati nel presente Codice Deontologico e di Condotta nell’esercizio della propria attività.

Potranno iscriversi a CONFAMMINISTRARE ITALIA, quali soci Ordinari gli amministratori e i gestori di condominio che rispecchiano i seguenti requisiti (sono esentati dal 6 e 7 coloro che hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della riforma della disciplina condominiale). 

  1. Hanno il godimento dei diritti civili;
  2. Non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel 10 minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
  3. Non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  4. Non sono interdetti o inabilitati;
  5. Il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
  6. Hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  7. Hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

Nel caso di iscrizione di società i requisiti sopra riportati dovranno essere presenti in tutti i soci che svolgano funzioni amministrative o dirigenziali nella società stessa o almeno coloro che si occupino specificatamente del settore della gestione immobiliare e condominiale (soci che dovranno essere dichiarati all’atto dell’iscrizione, così come ogni eventuale variazione degli stessi).

L’amministratore o il gestore di condominio iscritto a CONFAMMINISTRARE ITALIA applicherà le Leggi dello Stato Italiano nell’esercizio della propria attività, si atterrà ai principi generali insiti nell’Ordinamento giuridico della Repubblica Italiana e alle indicazioni dello stesso Codice Deontologico e di Condotta.


L’amministratore e gestore di condominio iscritto a CONFAMMINISTRARE ITALIA elaborerà un progetto educativo con lo scopo di far progredire e migliorare i rapporti di vicinato nel condominio che amministra, anche attraverso la negoziazione dei conflitti ed il raggiungimento di un accordo, che soddisfi tutti i condomini. Dovrà soffocare atteggiamenti istigatori, manipolatori ed oppressori dei condomini. Dovrà al contrario fare emergere la Sua disponibilità, autorevolezza, onestà ed alta preparazione professionale.

Articolo 1 – Ambito di applicazione

Le seguenti norme di condotta si applicano agli amministratori e gestori di condominio iscritti a CONFAMMINISTRARE ITALIA.

 Articolo 2 – Potestà disciplinare (Art. 19 dello Statuto)

Spetta al Comitato dei Garanti o Probiviri il potere di infliggere le sanzioni disciplinari proporzionate alla violazione delle norme del presente Codice Deontologico

 Articolo 3 – Doveri dell’amministratore di condominio iscritto a CONFAMMINISTRARE ITALIA

L’amministratore di condominio dovrà osservare i doveri indicati nel Codice di condotta.

L’amministratore di condominio iscritto a CONFAMMINISTRARE ITALIA, che sia indagato o imputato in un procedimento penale per fatti riferiti alla gestione di un fabbricato non può continuare l’amministrazione del medesimo fabbricato, pena l’esclusione da CONFAMMINISTRARE ITALIA; dovrà inoltre ed in ogni caso dare notizia immediata del medesimo eventuale procedimento al Collegio Probiviri.

L’amministratore di condominio iscritto a CONFAMMINISTRARE ITALIA, non deve valutare interessi personali potenzialmente in conflitto con gli interessi del condominio che gestisce.

L’amministratore di condominio iscritto a CONFAMMINISTRARE ITALIA deve costantemente aggiornare la propria formazione, come richiesto per Legge, anche per via telematica, ma nei modi e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo o dall’apposito centro studi da quest’ultimo nominato; l’associazione riconoscerà crediti formativi rilasciati anche da altre associazioni o enti di altra tipologia operanti nel settore condominiale o della casa, la quantificazione degli stessi verrà valutata insindacabilmente caso per caso da una speciale commissione nominata dal Presidente, valutati la valenza dei relatori intervenuti e l’importanza degli argomenti trattati. Il numero di crediti minimi annuali verrà stabilito dal Consiglio direttivo, in caso di mancato raggiungimento dei crediti minimi annuali, ad integrazione degli stessi il singolo socio potrà richiedere di sostenere un colloquio atto a verificare l’ottenuto aggiornamento anche per vie non ufficiali e tramite studi di carattere privato ottenuti tramite testi o pubblicazioni specialistiche.

L’amministratore di condominio iscritto a CONFAMMINISTRARE ITALIA, provvederà ad informare la propria clientela in merito alla propria denominazione, il titolo di studio, l’indicazione se l’attività viene svolta in forma individuale o societaria, e nel caso di società di persone o di capitali, indicare la sede principale di esercizio e le eventuali sedi secondarie con tutti i propri recapiti. Dovrà anche indicare gli estremi della polizza di assicurazione per responsabilità civile e l’indicazione di essere iscritto a CONFAMMINISTRARE ITALIA con numero di Iscrizione.

Articolo 4 – Rapporti tra amministratori di condominio iscritti e non iscritti a CONFAMMINISTRARE ITALIA

L’amministratore di condominio iscritto a CONFAMMINISTRARE dovrà comportarsi verso gli altri associati e verso i colleghi di altre associazioni in maniera corretta, leale e non denigratoria.

L’amministratore di condominio iscritto a CONFAMMINISTRARE ITALIA, in caso di passaggio delle consegne al nuovo amministratore del fabbricato gestito, deve mantenere un atteggiamento accorto e leale, agevolando la consegna della documentazione condominiale in suo possesso. Deve, altresì, fornire al subentrante la situazione finanziaria in modo da evidenziare la situazione di cassa, le attività, le passività condominiali, nonché le medesime movimentazioni di cassa dalla data di chiusura dell’ultimo esercizio fino al giorno del subentro.

 Articolo 5 – Rapporto con gli organi associativi

L’amministratore di condominio iscritto a CONFAMMINISTRARE ITALIA ha il dovere di collaborare con tutti gli organi dell’associazione e, all’occorrenza e specificatamente nel caso di controlli sul proprio operato, di quelli di Confabitare, rispondendo celermente ad eventuali specifiche richieste pervenutagli dagli organi esecutivi delle due associazioni.

L’amministratore di condominio iscritto a CONFAMMINISTRARE ITALIA ha il dovere di corrispondere la quota associativa ordinaria alle scadenze stabilite.

L’amministratore e gestore di condominio iscritto a CONFAMMINISTRARE ITALIA, dovrà consegnare all’atto dell’iscrizione Certificato dei Carichi Pendenti e idoneo documento atto a provare di NON essere iscritto nell’elenco protesti; tali documenti dovranno essere ripresentati in originale ed aggiornati ogni 3 anni di iscrizione.

 Articolo 6 – Rapporto con i condomini

L’amministratore di condominio iscritto a CONFAMMINISTRARE ITALIA deve fondare sulla fiducia i rapporti con i condomini che amministra, tutelando gli interessi della globalità condominiale.

L’amministratore di condominio iscritto a CONFAMMINISTRARE ITALIA se non potrà più assolvere al proprio mandato, per motivi personali o per incompatibilità con i condomini amministrati, deve informare celermente l’assemblea chiedendo di essere sostituito nonché la stessa CONFAMMINISTRARE ITALIA.

L’amministratore di condominio iscritto a CONFAMMINISTRARE ITALIA deve rendersi concretamente reperibile, anche con l’ausilio di enti esterni convenzionati, nei momenti in cui è assente dal domicilio professionale o deve nominare un sostituto, comunicando il nominativo e/o recapiti a tutti i condomini amministrati.

L’amministratore di condominio iscritto a CONFAMMINISTRARE ITALIA, nel momento in cui viene investito dell’incarico, deve fornire in forma scritta un dettagliato preventivo al condominio (mansionario), in cui siano indicati nello specifico i costi del suo mandato.

L’amministratore di condominio iscritto a CONFAMMINISTRARE ITALIA deve svolgere il suo mandato secondo i principi indicati dal Codice Civile e dalle Leggi in materia; per interventi che necessitino della consulenza di professionisti iscritti in Ordini o Collegi, deve rivolgersi ai medesimi o a quelli che verranno di volta in volta suggeriti da CONFAMMINISTRARE ITALIA.

L’amministratore di condominio iscritto a CONFAMMINISTRARE ITALIA, in caso di reclami da parte dei singoli condomini, dovrà verificarne con diligenza la legittimità ed in quest’ultimo caso dare corso a soluzioni adeguate, facendosi coadiuvare anche dalla più vicina sede locale di Confabitare.

 Articolo 7 – Rapporto con i fornitori di prestazioni e servizi

L’amministratore di condominio iscritto a CONFAMMINISTRARE instaura direttamente i rapporti con i fornitori di prestazioni e servizi del condominio amministrato con la massima correttezza e lealtà.

Provvede al regolare pagamento delle prestazioni di cui beneficia il condominio e interviene affinchè i fornitori del fabbricato prestino la propria opera con assoluta professionalità.

L’amministratore e gestore di condominio iscritto a CONFAMMINISTRARE ITALIA si impegna inoltre:

–        A gestire al meglio le proprietà immobiliari affidate, nell’interesse dei proprietari/condomini, utilizzando le adeguate procedure amministrative e tecniche, allo scopo di contenere i costi garantendo il comfort abitativo richiesto.

–        A presentare in modo chiaro e puntuale il consuntivo e preventivo dei costi, gestendo inoltre l’incasso dei ratei richiesti.

–        A tutelare e gestire le parti comuni, in modo adeguato, affinché tutti gli aventi diritto possano usufruirne appieno.

–        A garantire, tramite la propria Responsabilità Fiscale, che siano rispettati tutti gli adempimenti richiesti dalle normative nazionali e locali vigenti

–        A verificare che le necessarie coperture assicurative siano corrette ed aggiornate al valore effettivo dell’immobile, effettuando, con cadenza annuale, una ricerca di mercato al fine di ottenere il miglior rapporto costo/tutela assicurativa.

–        A tutelare, in caso di danno condominiale, al meglio gli interessi dei proprietari coinvolti al fine di ottenere il giusto indennizzo.

–        Ad intervenire con la necessaria tempestività, in caso d’emergenza, su segnalazione dei condomini, o di moto proprio, sulle parti comuni, per tutelare l’indennità fisica e la proprietà. Utilizzando, allo scopo, artigiani professionisti in grado di garantire un livello di lavoro e qualitativo idoneo alle necessità.

–        A ricercare, confrontare in modo omogeneo e proporre vari preventivi per la realizzazione d’interventi straordinari autorizzati dall’assemblea condominiale, garantendo, a fronte della necessaria copertura economica, l’esecuzione dei lavori previsti, anche utilizzando, allo scopo, i necessari professionisti.

–        Ad assistere i proprietari in caso di azione legale, prospettando i rischi ed eventuali costi connessi.

–        A NON trattenere per sé onorari superiori a quanto previsto dal mandato o specificatamente documentabile per spese vive o casi straordinari.

–        A presentare ogni anno agli organi dirigenziali associativi l’idoneo documento atto a provare di NON essere iscritto nell’elenco protesti (così come previsto al precedente Art. 5) e ogni due anni di iscrizione il Certificato dei Carichi Pendenti (copia dei medesimi certificati verranno messi a disposizione da parte della dirigenza associativa anche della dirigenza locale di Confabitare).

–        A sostenere ogni 2 anni, con una speciale commissione nominata dal Presidente,  un ulteriore colloquio, previa visione anche dei “crediti formativi” nel frattempo ottenuti, atto a verificare la formazione periodica ed il corretto relativo apprendimento delle nozioni acquisite;  conscio che eventuali deficienze in tale occasione verificate dalla commissione verranno comunicate al Comitato dei Garanti e Probiviri, che, in funzione della gravità delle lacune appurate, potrà decidere le eventuali sanzioni di cui al precedente Art. 2.

Lo staff dirigenziale di CONFAMMINISTRARE ITALIA, di CONFABITARE ITALIA o persone specificatamente da queste ultime incaricate, possono eseguire controlli presso gli studi amministrativi degli Associati o tramite l’interpellanza dei Clienti degli stessi, anche senza preavviso per verificare che i propri Associati rispettino i dettami sopra riportati e nel totale interesse e “garanzia” dei Clienti medesimi; l’Associato qui sottoscrittore accetta integralmente le regole fissate dall’intero Codice Deontologico e in particolare la clausola di “controllo e verifica” qui riportata e il precedente Art. 2 nella sua globalità.

Il presente Codice Deontologico e di Condotta entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio Direttivo e diviene operante nei confronti dell’associato CONFAMMINISTRARE ITALIA già al momento della iscrizione all’associazione.